REGOLAMENTO DEL TEACHING AND LEARNING CENTER DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Art. 1. Istituzione
È istituito, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto di Ateneo, il Teaching and Learning Center dell’Università degli Studi di Torino, di seguito denominato TLC. Il TLC si configura come Centro di Responsabilità di I livello, ai sensi della normativa vigente.
Art. 2. Finalità
Il Centro nasce da una duplice esigenza: sviluppare e portare a sistema le numerose azioni di innovazione della didattica presenti nell’Università di Torino; rispondere efficacemente agli obiettivi e ai progetti nazionali e internazionali che vedono l’Università di Torino al centro di reti per la progettazione e lo sviluppo di interventi di innovazione didattica. Il Centro nasce come risposta ai bisogni dei dipartimenti, ma anche come contesto per lo sviluppo delle competenze didattiche presenti nei dipartimenti. Scopo del Centro è favorire l’innovazione nel campo della didattica anche di quella assistita dalle tecnologie digitali attraverso la ricerca, la formazione e lo sviluppo di metodologie e proposte didattiche all’avanguardia.
Art. 3. Partecipazione al Centro
Tutti i Dipartimenti partecipano alle attività e alla governance del Centro attraverso i/le loro Docenti e i/le loro Ricercatori/ricercatrici. I/le docenti, i/ ricercatori/ricercatrici, i/le dottorandi/e, gli/le assegnisti/e di ricerca e coloro che, per motivi di ricerca o didattica, afferiscono anche temporaneamente ai Dipartimenti, partecipano alle attività del Centro che può avvalersi anche del contributo di altre figure esterne altamente qualificate nei settori di interesse del T&LC.
Art. 4. Risorse finanziarie
Al centro è assegnata una dotazione iniziale per l’avvio delle attività a copertura dei costi fissi e per la gestione delle attività di ricerca e sviluppo comprese tra le finalità del Centro. A regime il finanziamento sarà definito sulla base dello sviluppo del centro medesimo e secondo le modalità di seguito riportate. Il Centro predispone annualmente un budget di spesa ed entrate correlato ad un piano di attività previsto, da presentare al Consiglio di Amministrazione nella fase di predisposizione del Bilancio di previsione dell’Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione provvederà, sulla base del budget proposto e del piano delle attività, valutata la sostenibilità di quest’ultimo con le Direzioni competenti, a definire l’entità del finanziamento annuale. La partecipazione a bandi di ricerca e le attività di collaborazione con enti terzi potranno portare al Centro ulteriori risorse economiche.
Art. 5. Struttura e Sede
Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature e delle strutture ad esso destinati dall’Ateneo e presenti nei Dipartimenti per attività specifiche. Il Centro ha sede presso i locali che verranno assegnati dall’Ateneo
Art. 6. Organizzazione dei servizi
I servizi necessari per il funzionamento del Centro sono garantiti:
- per i servizi generali (servizi gestionali per la Ricerca, Didattica, Logistica e ICT), dalle Direzioni competenti per materia;
- per i servizi caratterizzanti del Centro, da eventuale ulteriore personale tecnico amministrativo, assegnato al Centro dal Direttore Generale;
- compatibilmente con le risorse disponibili e la programmazione di Ateneo.
Art. 7. Gestione amministrativo-contabile
La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità dell’Ateneo e con il bilancio unico di Ateneo, dall’Area Amministrazione e Contabilità Polo Centri.
Art. 8. Organi
Sono organi del Centro:
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato scientifico
- Il Comitato esecutivo
- Il Direttore
Art. 9 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo e di programmazione delle attività del Centro. Il Consiglio è composto dal Rettore, o suo/a delegato/a, in qualità di Presidente, da un rappresentante per ogni Dipartimento, dal Direttore/Direttrice del Centro, dal vice rettore/rettrice alla didattica, da un vice rettore/rettrice alla ricerca, dal/dalla presidente delle Commissione Didattica del Senato Accademico, dal/dalla presidente delle Commissione Ricerca del Senato Accademico, da un/una rappresentante del PTA indicato dalle Direzioni di riferimento (Didattica e servizi agli studenti, Innovazione e Internazionalizzazione, SIPE, Ricerca) da 4 rappresentanti degli/delle studenti individuati/e dal Consiglio delle/degli studenti. Il Consiglio Direttivo:
- definisce le linee di indirizzo che saranno oggetto di sviluppo nel corso dell’anno;
- stabilisce le priorità strategiche del Centro;
- approva le linee di coordinamento tra Centro ed Enti pubblici e privati nella realizzazione di progetti coerenti con la mission del Centro;
- predispone la proposta di bilancio di previsione e approva il bilancio consuntivo.
Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti per un solo mandato.
Art. 10 Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico supporta il Consiglio Direttivo nella definizione delle linee di indirizzo delle attività di ricerca del Centro, di cui garantisce l'impostazione metodologica e gli esiti, sostenendone la divulgazione a livello nazionale e internazionale. Il Comitato Scientifico è composto da studiosi/e esperti/e del settore, proposti/e dal Consiglio Direttivo e nominati/e con decreto del Rettore. Il Comitato Scientifico resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rinominati per un solo mandato.
Art. 11. Il Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo traduce operativamente le linee di indirizzo e la programmazione definita dal Consiglio Direttivo e recepisce le istanze del Comitato scientifico. Redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro, la proposta di budget e li presenta al Consiglio Direttivo. Il Comitato esecutivo è composto dal/dalla Direttore/Direttrice del Centro, in qualità di Presidente, dal vice direttore del Centro, da due rappresentanti per ogni macroarea identificati dal Consiglio Direttivo e da due componenti identificati dal Rettore sulla base delle competenze nel settore. Il Comitato esecutivo resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rinominati per un solo mandato.
Art. 13. Il Direttore
Il Direttore del Centro è designato, al proprio interno, dal Consiglio Direttivo tra i/le docenti e ricercatori/ricercatrici di ruolo dell’Ateneo. Il/la Direttore/Direttrice è nominato/a dal Rettore con proprio decreto, resta in carica tre anni e può essere rinominato/a per un solo mandato. Il Direttore/la Direttrice nomina un vice direttore/direttrice. Il/la Direttore/Direttrice:
- rappresenta il Centro e sovraintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;
- verifica che l'organizzazione e l'attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai programmi stabiliti dal Consiglio direttivo;
- convoca e presiede il Comitato esecutivo;
- coordina l’attività scientifica e organizzativa del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Consiglio direttivo;
- aggiorna periodicamente l’elenco dei/delle Docenti e Ricercatori/Ricercatrici dell’Ateneo che partecipano alle attività del Centro;
- per gli adempimenti di cui all’art. 20 comma 4 dello Statuto di Ateneo, trasmette quanto necessario per la valutazione periodica triennale del Centro;
- è responsabile della gestione del personale tecnico-amministrativo a supporto della ricerca afferente al Centro.
Art. 14. Valutazione
Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, anche da parte di revisori esterni.
Art. 15. Durata
La durata del Centro è stabilita in tre anni ed è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio previa positiva valutazione di cui al precedente articolo. Dopo due trienni, la continuazione dell’attività del Centro deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dall’art. 20 dello Statuto di Ateneo per la prima attivazione.
Art. 16 Modifiche al Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le modifiche sono sottoposte all’approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università previo parere del Senato Accademico.